PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «2-quater. I costruttori di automobili dotano di catene da neve gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti a trasporto di persone o cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia.
      2-quinquies. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2-quater, prevedendo che le catene da neve siano soggette ad omologazione da parte del medesimo Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri.
      2-sexies. I proprietari di autoveicoli, di rimorchi e di semirimorchi di cui al comma 2-quater, immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, dotano i citati mezzi di trasporto di catene da neve entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa.
      2-septies. I costruttori di cui al comma 2-quater italiani o stranieri che non ottemperano alle disposizioni di cui al medesimo comma 2-quater e di cui al decreto previsto dal comma 2-quinquies, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di 500 euro per ogni tipologia di autoveicolo da essi realizzato in contrasto con le citate disposizioni.
      2-octies. Ai proprietari dei mezzi di trasporto di cui al comma 2-quater che non ottemperino alle disposizioni stabilite dal decreto previsto dal comma 2-quinquies, sono decurtati due punti dalla patente di guida per ogni infrazione commessa».